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Climate Action

Competenze dell'UE in materia di azione per il clima

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Sia l'UE che gli Stati membri attuano politiche in materia di clima, ma chi fa cosa?

L'Unione europea ha solo le competenze (i poteri) conferitele dagli Stati membri dell'UE attraverso i trattati. Gli Stati membri esercitano le altre competenze.

A norma dell'articolo 11 e degli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'UE è competente ad agire in tutti i settori della politica ambientale, compresi i cambiamenti climatici. Il suo ambito di azione è limitato dal principio di sussidiarietà.

La lotta ai cambiamenti climatici è una competenza concorrente: sia l'UE che i suoi Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti. Tuttavia, gli Stati membri possono farlo soltanto se l'UE non ha esercitato la sua competenza o ha esplicitamente cessato di farlo.  All'interno di ciascuno Stato membro, alcuni settori possono essere di competenza dei governi locali o regionali.

Inoltre, gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del diritto dell'UE sul campo.

Neutralità climatica a livello dell'UE

Ai sensi della legge europea sul clima, l'UE ha l'obbligo giuridico di diventare climaticamente neutra entro il 2050. Ciò comprende un obiettivo intermedio per il 2030 di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55%.

Gli Stati membri possono adottare obiettivi intermedi più ambiziosi. Sono inoltre responsabili dei metodi che scelgono per ridurre le emissioni sul loro territorio.

Gli approcci alla riduzione delle emissioni variano da un settore all'altro.

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)

Con il sistema EU ETS l'UE ha fissato un limite alle emissioni complessive di alcuni settori, in particolare l'approvvigionamento energetico, le industrie ad alta intensità energetica e l'aviazione, e ha creato un mercato per le quote di emissione, fissando in tal modo un prezzo per il carbonio.

L'attuazione del sistema EU ETS è una competenza concorrente:

  • la Commissione agisce quando sono necessarie condizioni uniformi di attuazione a livello dell'UE per garantire un approccio armonizzato in tutti gli Stati membri, ad esempio per determinare l'assegnazione di quote a titolo gratuito e monitorare, comunicare e verificare le emissioni.
  • gli Stati membri assegnano quote ai propri operatori industriali e monitorano e convalidano le emissioni effettive conformemente alla quantità assegnata. Alcuni Stati membri gestiscono piattaforme d'asta. Gli Stati membri spendono inoltre i proventi del sistema EU ETS per l'azione per il clima.

Condivisione degli sforzi

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi riguarda le emissioni nel trasporto interno (escluso il trasporto aereo), nell'edilizia, nell'agricoltura, nel trattamento dei rifiuti e nei piccoli impianti industriali nell'UE. Entro il 2030 queste emissioni saranno ridotte del 40% rispetto ai livelli del 2005.

Tutti gli Stati membri partecipano a questo sforzo, con obiettivi nazionali compresi tra il -10% e il -50%. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione e del conseguimento di tali obiettivi attraverso una combinazione di misure nazionali e dell'UE. All'interno di ciascuno Stato membro, alcuni di questi settori possono essere di competenza dei governi locali o regionali.

Uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF)

Il regolamento LULUCF introduce un obiettivo dell'UE per gli assorbimenti netti di carbonio mediante pozzi naturali pari a -310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente entro il 2030. Esistono obiettivi specifici per ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri hanno il compito di occuparsi dei loro assorbimenti del carbonio e di ampliarli per conseguire il nuovo obiettivo dell'UE. Dispongono di numerose misure per migliorare la gestione del territorio, compresa la gestione sostenibile delle foreste o la riumidificazione delle torbiere. Aggiornano i loro piani strategici nell'ambito della politica agricola comune (PAC) per riflettere la maggiore ambizione per il settore del suolo.

Norme in materia di CO₂ per automobili e furgoni

Tutte le automobili e i furgoni nuovi venduti nell'UE a partire dal 1º gennaio 2035 devono essere veicoli a zero emissioni, con obiettivi specifici di riduzione delle emissioni a partire dal 2030 rispetto ai livelli del 2021. Gli obiettivi specifici sono fissati annualmente per ciascun costruttore.

Gli Stati membri svolgono un ruolo cruciale in tale ambito, in quanto il successo di questa nuova politica dipenderà dall'aumento del numero di stazioni di ricarica in tutta Europa. Nel quadro del regolamento per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, gli Stati membri, con l'aiuto delle autorità locali, aumenteranno la capacità di ricarica in linea con le vendite di autovetture a zero emissioni e installeranno punti di ricarica e rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade.

Sostenere tutti nella transizione verde

Al di là della legislazione, l'UE offre sostegno finanziario agli Stati membri, alle città, alle regioni, alle imprese e ai gruppi vulnerabili per aiutarli nella transizione verde. Il nostro sostegno finanziario assume forme diverse, come il programma LIFE, il Fondo sociale per il clima, il Fondo per l'innovazione e il Fondo per la modernizzazione.