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Climate Action

Condivisione degli sforzi 2021-2030: obiettivi e flessibilità

In base alla legislazione vigente, gli Stati membri dell'UE hanno obiettivi annuali vincolanti in materia di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2021-2030 per i settori dell'economia che non rientrano nel campo di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Tali settori, tra cui i trasporti, l'edilizia, l'agricoltura, l'industria (settori non ETS) e i rifiuti, rappresentano quasi il 60% delle emissioni interne totali dell'UE.

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative che stabiliscono come essa intenda conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, compreso l'obiettivo intermedio di una riduzione netta pari ad almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Il pacchetto propone di rivedere diversi atti legislativi dell'UE in materia di clima, tra cui il sistema ETS dell'UE, il regolamento sulla condivisione degli sforzi, la legislazione in materia di trasporti e uso del suolo, stabilendo concretamente i modi in cui la Commissione intende conseguire gli obiettivi climatici dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo.

Taglio del 30% delle emissioni nei settori non ETS entro il 2030

Nell'ottobre 2014, i leader dell'UE hanno fissato un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni interne prodotte da tutti i settori economici di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990.

Hanno inoltre precisato che i settori dell'economia non rientranti nell'EU ETS dovranno ridurre le emissioni del 30% entro il 2030 rispetto al 2005, come contributo al conseguimento dell'obiettivo complessivo.

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi traduce quest'impegno in obiettivi annuali vincolanti per ciascuno Stato membro in materia di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2021-2030, sulla base dei principi di equità, efficacia economica e integrità ambientale.

Il regolamento è stato adottato il 14 maggio 2018.

Obiettivi degli Stati membri

Il regolamento continua a riconoscere le diverse capacità degli Stati membri di intervenire, differenziando gli obiettivi in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite negli Stati membri.

Viene così garantita l'equità, in quanto gli Stati membri a reddito più elevato adottano obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli a reddito più basso.

Tuttavia, un'impostazione basata soltanto sul PIL relativo pro capite comporterebbe costi di conformità relativamente elevati per gli Stati membri con un reddito più elevato.

Di conseguenza, gli obiettivi vengono adeguati al fine di riflettere l'efficacia rispetto ai costi per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media.

Per il 2030 i relativi obiettivi variano dallo 0% al -40% rispetto ai livelli del 2005.

Oltre agli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia hanno convenuto di attuare il regolamento sulla condivisione degli sforzi e di impegnarsi a fissare obiettivi annuali vincolanti in materia di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2021-2030. Applicheranno le stesse regole e avranno gli stessi obblighi e flessibilità degli Stati membri dell'UE, in modo da consentire il conseguimento dei loro obiettivi in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi. Inoltre, intendono anche elaborare piani nazionali per il clima che descrivano le rispettive politiche e misure esistenti e previste e come intendono soddisfare i requisiti della condivisione degli sforzi e dei regolamenti LULUCF.

Assicurare un conseguimento degli obiettivi corretto ed efficiente in termini di costi

Il regolamento mantiene le flessibilità già esistenti nell'attuale decisione sulla condivisione degli sforzi (per esempio, operazioni di accumulo, prestito, acquisto e vendita tra Stati membri) e fornisce due nuove flessibilità per consentire il raggiungimento degli obiettivi in modo equo ed efficiente in termini di costi.

Flessibilità per accedere a quote dal sistema EU ETS

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi consente a nove Stati membri di scegliere di utilizzare una quantità limitata di quote ETS per compensare le emissioni nei settori della condivisione degli sforzi nel periodo 2021-2030. Ciò riguarda gli Stati membri che hanno obiettivi di riduzione nazionali notevolmente superiori sia alla media dell'Unione che al loro potenziale di riduzione efficace sotto il profilo dei costi o che nel 2013 non hanno assegnato quote gratuite EU ETS agli impianti industriali. Tale flessibilità non era disponibile nell'ambito della decisione sulla condivisione degli sforzi nel periodo 2013-2020.

Gli Stati membri che dispongono di questa possibilità sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta e Svezia.

Gli Stati membri ammissibili dovevano notificare alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 la quantità massima di tale flessibilità che intendono utilizzare durante il periodo di conformità della condivisione degli sforzi nel periodo 2021-2030.

Anche l'Islanda e la Norvegia sono ammissibili in quanto hanno concordato con l'UE di attuare il regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Il limite massimo che può essere utilizzato ogni anno nel periodo 2021-2030 è fissato al 2% delle emissioni di ciascun paese nell'ambito della condivisione degli sforzi nel 2005, fatta eccezione per l'Irlanda, il Lussemburgo e l'Islanda, che sono autorizzati fino a un limite del 4%. L'importo massimo totale per tutti gli undici paesi ammissibili è limitato a 107 milioni di tonnellate.

Sei Stati membri, nonché l'Islanda e la Norvegia, hanno notificato la loro intenzione di utilizzare integralmente tale flessibilità, mentre il Belgio intende utilizzare l'1,89%. I Paesi Bassi e la Svezia hanno deciso di non avvalersi della flessibilità. Gli Stati membri possono chiedere revisioni al ribasso delle loro percentuali per gli anni successivi nel periodo di conformità rispettivamente nel 2024 e nel 2027.

Le quote notificate per essere utilizzate ai fini della conformità ai sensi del regolamento sulla condivisione degli sforzi saranno dedotte a partire dal 2021 dagli importi che sarebbero normalmente messi all'asta nell'ambito dell'EU ETS. Le detrazioni/cancellazioni non sono prese in considerazione per il calcolo dei flussi nella riserva stabilizzatrice del mercato ETS.

I dati esatti per Stato membro che sceglie di avvalersi della flessibilità saranno noti nel corso del 2020, quando la Commissione avrà ultimato la revisione completa dell'inventario e determinato le emissioni derivanti dalla condivisione degli sforzi nel 2005.

Nuovo strumento di flessibilità per accedere a crediti provenienti dal settore dell'uso del suolo

Al fine di stimolare ulteriori azioni nel settore dell'uso del suolo, gli Stati membri possono utilizzare fino a 262 milioni di crediti nell'intero periodo 2021-2030 per rispettare i propri obiettivi nazionali.

Tutti gli Stati membri sono autorizzati, se necessario, a utilizzare questo strumento di flessibilità per conseguire il proprio obiettivo, ma l'accesso è più elevato per gli Stati membri con una quota maggiore di emissioni provenienti dall'agricoltura. Si riconosce in tal modo che il potenziale di mitigazione per le emissioni prodotte dal settore agricolo è inferiore.

Operazioni di accumulo, prestito, acquisto e vendita

Il regolamento mantiene questi strumenti di flessibilità, già disponibili ai sensi della decisione sulla condivisione degli sforzi.

Negli anni in cui le emissioni sono inferiori alle quote assegnate, gli Stati membri possono accumulare le eccedenze e usarle negli anni successivi. Sono stati aggiunti limiti alle operazioni di accumulo nei casi di elevate eccedenze cumulative.

Negli anni in cui le emissioni sono superiori al limite annuale, possono prendere in prestito una parte limitata della quota dell'anno successivo.

In questo modo, gli Stati membri dispongono della flessibilità necessaria per gestire le fluttuazioni annuali nelle emissioni dovute a particolari condizioni climatiche o economiche.

Gli Stati membri possono anche comprare e vendere assegnazioni da e ad altri Stati membri. Si tratta di un mezzo importante per garantire l’efficacia in termini di costi, infatti consente agli Stati membri di accedere alle riduzioni di emissioni dove sono meno costose, e le entrate possono essere utilizzate per investire in misure di ammodernamento.

I meccanismi basati su progetti all'interno dell'UE sono un modo possibile per sostenere questi trasferimenti.

*Stima. Il limite è espresso in milioni di tonnellate assolute nell'arco di 10 anni.

Regole chiare per la stesura di relazioni e il monitoraggio dei progressi

La Commissione valuterà e riferirà annualmente circa i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi.

Qualora uno Stato membro si discosti dalla traiettoria, sarà tenuto a preparare un opportuno piano d'azione.

Per ridurre gli oneri amministrativi e consentire il potenziale contributo dal settore dell'uso del suolo (che ha un periodo di adempimento quinquennale), ogni cinque anni saranno organizzati un esame completo delle relazioni sulle emissioni degli Stati membri e una verifica di conformità più formale. Di conseguenza, vi è uno stretto allineamento della proposta al ciclo di revisione quinquennale indicato nell'accordo di Parigi.

Qualora, pur tenendo conto del ricorso agli strumenti di flessibilità, uno Stato membro non rispetti i propri obblighi annuali in un qualunque anno, il disavanzo sarà moltiplicato per un fattore di 1,08 e tale penalità sarà aggiunta all'obbligo dell'anno successivo.

Contributi delle parti interessate

Le parti interessate hanno partecipato a varie fasi di elaborazione del regolamento, per esempio attraverso:

I risultati sono riassunti nell'allegato 8.2 della valutazione d'impatto.

Il pubblico ha avuto la possibilità di esprimere un parere sulla proposta legislativa in seguito alla sua adozione da parte della Commissione europea. Le parti interessate che hanno fornito un contributo sono state 11 e una sintesi è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Documentazione

Osservazioni delle parti interessate