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Climate Action

Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni rientranti nel sistema EU ETS

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative che stabiliscono come essa intenda conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, compreso l'obiettivo intermedio di una riduzione netta pari ad almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Il pacchetto propone di rivedere diversi atti legislativi dell'UE in materia di clima, tra cui il sistema ETS dell'UE, il regolamento sulla condivisione degli sforzi, la legislazione in materia di trasporti e uso del suolo, stabilendo concretamente i modi in cui la Commissione intende conseguire gli obiettivi climatici dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo.

Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere solido, trasparente, coerente e accurato affinché il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) possa operare in modo efficace.

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Ciclo annuale di adempimento

La procedura annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica, con tutti i relativi processi, è nota come il ciclo di adempimento ETS.

Gli impianti industriali e gli operatori aerei interessati dall'EU ETS devono disporre di un piano di monitoraggio approvato per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni annuali. Il piano è inoltre parte integrante della licenza di esercizio richiesta per gli impianti industriali.

Ogni anno gli operatori devono presentare una relazione sulle emissioni. I dati di un determinato anno devono essere verificati da un verificatore accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Una volta effettuata la verifica, gli operatori devono restituire il numero equivalente di quote di emissioni entro il 30 aprile dell'anno in questione.

Le norme riguardanti il ciclo di conformità sono contenute in due regolamenti:

Orientamento e assistenza

Per promuovere l'efficienza amministrativa e un approccio armonizzato tra i diversi paesi, la Commissione europea fornisce modelli da utilizzare come base per:

  • i piani di monitoraggio
  • la comunicazione annuale delle emissioni (compresa la comunicazione delle tonnellate-chilometro da parte degli operatori aerei)
  • le relazioni sulla verifica
  • le relazioni sui miglioramenti.

Sono inoltre pubblicati orientamenti, esempi e ulteriori strumenti per aiutare a comprendere correttamente le prescrizioni dei regolamenti, nonché per promuovere un'applicazione più armonizzata ed efficace sotto il profilo dei costi in tutti i paesi dell'EU ETS.

Per maggiori informazioni, comprese guide rapide che forniscono una sintesi dei principali requisiti e orientamenti pertinenti, modelli, esempi e strumenti per ciascuna responsabilità nell'ambito del sistema EU ETS, consultare la scheda Documentazione.

Ulteriori strumenti per gli operatori aerei

Ulteriori strumenti e orientamenti sono stati elaborati per gli operatori del settore aereo.

Gli impianti di dimensioni ridotte (meno di 25 000 tonnellate di CO2 all'anno) possono:

La Commissione ha anche pubblicato:

  • orientamenti per le autorità nazionali sull'interpretazione particolareggiata delle attività aeree che rientrano nel sistema EU ETS
  • orientamenti per i verificatori, che precisano alcuni aspetti specifici del settore con particolare attenzione alle relazioni dei piccoli operatori aerei non commerciali che usano lo strumento per gli impianti di dimensioni ridotte di Eurocontrol.

Sanzioni per le emissioni in eccesso

Gli operatori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) devono restituire ogni anno un numero di quote corrispondente alle emissioni dell'anno precedente. Per ogni tonnellata di emissioni per la quale non viene restituita alcuna quota in tempo utile è prevista un'ammenda di 100 euro, che si aggiunge al costo della restituzione delle quote dovute. I nomi degli operatori sanzionati sono resi pubblici.

Dal 2012 l'ammenda di 100 euro per tonnellata di emissioni di CO2 o quantità equivalente di N2O o PFC (altri gas a effetto serra disciplinati dall'EU ETS) è adeguata ogni anno in linea con l'indice europeo dei prezzi al consumo, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva ETS. Il riferimento all'"indice europeo dei prezzi al consumo" va inteso come riferimento all'indice dei prezzi al consumo (IPC) dell'Unione europea, all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) dell'Unione europea o all'IPC o all'IPCA della zona euro.

L'indice per calcolare l'aumento dei prezzi al consumo a partire dal 2012 applicato all'ammenda di 100 euro per la non conformità all'EU ETS è l'IPCA (nello specifico l'indice europeo dei prezzi al consumo, IPCE).

Per calcolare l'aumento dell'ammenda è possibile applicare un aggiornamento cumulativo o annuale. La direttiva ETS non prevede la possibilità di un'ammenda inferiore a 100 euro nel caso in cui la variazione dell'IPCA a partire dal 2012 fosse una diminuzione.

È possibile usare l'IPCA pubblicato nella banca dati Eurostat "IPCA (2005 = 100) - dati annuali (indice medio e tasso di variazione) (prc_hicp_aind)".

Documentation

Legal framework

Regulations

Quick Guides (to relevant responsibilities and supporting documents)

Monitoring and Reporting Regulation (MRR): Guidance and templates

Accreditation and Verification Regulation (AVR): Guidance and templates

Joint MRR and AVR Guidance

Frequently Asked Questions about MRR and AVR

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Data exchange formats

Compliance

Article 21 Reporting by Member States

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Monitoring and reporting guidelines

Verification guidance for aviation

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Guidance documents developed by Member States

Example monitoring plans

Interpretation of aviation activities